Legge regionale 06 agosto 1985, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 19
 Contributo sugli interessi per investimenti
delle imprese commerciali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte:
- per lire 700 milioni (relativi all' anno 1985) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 1.400 milioni (relative agli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del già citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
CAPO III
 Interventi nei settori sociali
Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.