Art. 28
Trasformazione dei centralini per l' impiego
di non vedenti
Ai sensi dell'
articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai datori di lavoro le spese relative alle trasformazioni tecniche ed alla fornitura di strumenti adeguati dei centralini, finalizzate alla possibilità d' impiego dei non vedenti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8504 con la denominazione: << Rimborsi ai datori di lavoro delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e la fornitura di strumenti adeguati dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 milioni per l' anno 1985.