Art. 26
Centri e residenze sociali
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b) della
legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.