Legge regionale 06 agosto 1985, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.