Legge regionale 06 agosto 1985, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1985- 1987
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1985
CAPO I
 Variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987
ed al bilancio di previsione per l' anno 1985
Art. 6
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
 
Alla copertura della somma di lire 39.983.875.000 (al netto delle variazioni apportate sui capitoli di entrata e di spesa relativi a partite di giro, che si compensano) - relativa all' anno 1985, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 27.263 milioni) - e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 12.720.875.000), ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19, si provvede:
a) per lire 12.691 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1985 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 6.340 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985, e precisamente:
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 340 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 4.500 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo;
c) per le restanti lire 20.952.875.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale per l' esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.

Alla copertura della somma di lire 4.550.750.000, relativa all' anno 1986, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 2.550.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.

Alla copertura della somma di lire 4.250.750.000, relativa all' anno 1987, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.750.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione;
- per lire 500.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7507 del più volte citato stato di previsione.

CAPO II
 Norme relative all' assunzione di mutui
Art. 13
La gestione del fondo speciale di cui al precedente comma è affidata all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria regionale.
L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' istituto predetto apposita convenzione per regolare il funzionamento del fondo, ivi comprese le modalità di afflusso delle somme di cui al precedente comma e di rientro al bilancio regionale delle eventuali disponibilità attive, nonché la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo medesimo.
Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 60, primo comma, L. R. 5/1986
2 Primo comma interpretato da art. 69, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1985, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, apposito mutuo di lire 94.409.027.000 per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 6/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 4/1987
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 19
 Contributo sugli interessi per investimenti
delle imprese commerciali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte:
- per lire 700 milioni (relativi all' anno 1985) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 1.400 milioni (relative agli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del già citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
CAPO III
 Interventi nei settori sociali
Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
CAPO I
 Utilizzazione di stanziamenti iscritti
nel fondo globale
Art. 35
 Bonifica ed irrigazione
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7191 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all' adduzione di acque per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7192 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
All' onere complessivo di lire 30.000 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
CAPO II
 Autorizzazione di spesa finanziate
con storni di bilancio
Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

CAPO III
 Interventi finanziati con i fondi per la ricostruzione
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 12/1995
Art. 48
 Modalità agevolative di pagamento
Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 50
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, tra le spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia, va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della società di gestione dell' impianto.