Legge regionale 05 luglio 1985, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.
Art. 2
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole << oltre che del concorso degli Enti locali >> sono soppresse.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 11
 
L' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,
n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11
Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.
Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. >>

Art. 14
 
All' ultimo comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: << Di esso tiene conto l' Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale >> è soppressa.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 19
 
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette. >>