Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
E DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13
 Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28
agosto 1982, n. 68: << Interventi regionali in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali
avversità atmosferiche >>
In deroga al termine indicato al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n. ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell' 8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine indicato al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR n. 0686 del 22 dicembre 1983 e DPGR n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
CAPO III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 28
In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l' entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 50, comma 1, L. R. 37/1988
2 Primo comma abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO IV
 Disposizioni in materia di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29
 Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:
<< Norme procedurali e primi interventi per l' avvio
dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica,
dell' edilizia e delle opere pubbliche >>
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:
- al primo comma, numero 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >> - sono aggiunti, alla fine dell' articolo medesimo, i seguenti commi:<< In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. >>.

Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 16, comma 2, L. R. 27/1988
Art. 31
In via di interpretazione autentica dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all' esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.
CAPO V
 Disposizioni in materia di trasporti
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 2, L. R. 22/1987
CAPO VI
 Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali
e beni ambientali
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kkk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 15/2016 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 2 e 5, L.R. 55/1980.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996