Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Art. 22
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.