Art. 19
Modificazioni delle leggi regionali
29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Primo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente comma continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.