Legge regionale 18 dicembre 1984 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 67, L. R. 55/1986

CAPO I

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni edintegrazioni

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 96, comma 1, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 7, L. R. 48/1991

Articolo abrogato da art. 6, comma 73, L. R. 18/2011

Art. 2

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all' articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a lire 24.000 né inferiore a lire 15.000 per vano utile di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge di ogni anno.

Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 3

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell' importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.

Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione sempreché i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, siano già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 4

In via di interpretazione autentica dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, quando si fa menzione della situazione di occupazione dell' edificio, o di parte di esso, la menzione si intende riferita alla situazione di possesso esercitato direttamente dalla persona giuridica a mezzo del legale rappresentante, tutte le volte che una persona giuridica sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull' edificio, o su parte di esso.

Art. 5

All' articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con gli articoli 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 12 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono aggiunte, infine, le parole: << ; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale >>.

Art. 6

I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente articolo 5, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Art. 7

In via di interpretazione autentica dell' articolo 17, sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/ SGS, non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. I contributi sono concessi in ogni caso con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.

Art. 8

(1)

Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.

Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Note:

Articolo sostituito da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986

Art. 9

All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole << per un quinquennio >> sono sostituite dalla parole << per un decennio >>.

Art. 10

L' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<< Art. 38

L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a favore dei terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall' Ente pubblico per l' intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell' unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze. >>

Art. 11

Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal Sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.

Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo - compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma - non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.

Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12

Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il Comune o la Segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatati dell' intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l' improrogabile termine di 60 giorni dalla riconsegna dell' immobile da parte dell' impresa esecutrice delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ovvero, nell' ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l' immobile si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l' occupazione temporanea dell' immobile a mezzo del Sindaco.

Per l' occupazione temporanea dell' immobile non è dovuto alcun indennizzo.

(1)

È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48.

In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.

Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all' articolo 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.

Per l' esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 49 della presente legge.

Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d' appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.

Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Su richiesta del Segretariato generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.

Su richiesta dell' interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall' articolo 52 della presente legge.

In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l' autorizzazione ad eseguire le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 55, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990

Art. 14

Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 2, punto 3), lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.

Art. 15

Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all' entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.

Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.

Art. 16

(1)

I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 55/1986

Art. 17

La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18

All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e 24 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole << tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione di cui al citato articolo 20 >>, sono sostituite dalle seguenti: << versato al Fondo di solidarietà regionale >>.

Art. 19

L' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Art. 30

Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 27.

Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai Comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.

Art. 20

(3)(4)(5)

Il termine per la presentazione dei progetti di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 31 dicembre 1985.

(1)(6)(7)(8)

Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985

Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989

Art. 21

All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << per un quinquennio >> sono sostituite dalle parole << per un decennio >>.

Art. 22

All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come successivamente modificato dall' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e dall' articolo 31 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la proposizione << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto, a pena di revoca del contributo concesso >> è soppressa e sostituita dalle seguenti proposizioni: << ovvero entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazioni di garanzia reale o personale. >>

Art. 23

In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende riferita anche a coloro che siano emigrati da uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 24

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 51 della regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesi e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.

Art. 25

All' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

<< Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la continuazione dell' attività produttiva, il Comune potrà dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall' obbligo di continuare l' esercizio dell' attività ripristinata, autorizzando l' avvio di altra attività anche da esercitarsi sotto una diversa impresa.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi. >>.

Art. 26

Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto i requisiti dell' iscrizione negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990

Art. 28

L' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Art. 66

L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso. >>.

Art. 29

Al primo comma, punto 4), dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << della presente legge >> sono aggiunte le parole << ovvero sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>.

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale. >>.

Art. 30

In via di interpretazione autentica, l' articolo 68, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 38 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dagli Istituti autonomi case popolari, ai sensi dell' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 31

All' articolo 69, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << fino al 95% della >> sono sostituite dalle parole << fino a coprire l' intera >>.

Art. 32

Al primo comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << della presente legge >> sono aggiunte le parole << ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>.

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti:

<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale. >>

Art. 33

Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti.

Art. 34

All' articolo 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase << , anche a prescindere dall' effettivo utilizzo dei benefici stessi; >>.

Art. 35

Il punto 4) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:

<< 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto. >>.

Art. 36

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 75, primo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, ed ulteriormente sostituito dal precedente articolo 35 della presente legge.

Art. 37

All' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall' articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dall' articolo 49 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 41 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole << entro il 31 dicembre 1978 >> sono soppresse.

Art. 38

I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.

Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile oggetto di demolizione.

Art. 39

( ABROGATO )

(1)(5)(8)(9)(12)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986

Parole sostituite al quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986

Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 64, primo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986

Parole sostituite al quarto comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 4, L. R. 26/1988

10  Integrata la disciplina del terzo comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988

11  Parole sostituite al quarto comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988

12  Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990

CAPO III

Norme di modifica, integrazione e interpretazione autenticadi altre leggi regionali di intervento nelle zonecolpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 40

L' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come modificato dall' articolo 56 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 44 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< Art. 37

I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la riparazione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Ai fini dell' applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. >>

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 42

In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione compresi in edifici ad uso misto, nonché a favore dei titolari dei medesimi diritti sui rustici non facenti corpo unico con le abitazioni rurali, di cui all' articolo 23 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 43

In via di interpretazione autentica dell' articolo 27, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, fra le opere per rendere agibile l' alloggio devono intendersi comprese anche quelle di ampliamento necessarie per il conseguimento dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.

Art. 44

L' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è così modificato:

- il primo comma è sostituito dai seguenti:<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l' ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. >>;<< Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione. >>

Art. 45

Relativamente agli interventi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedente articolo 44, gli impegni ed i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico del capitolo 6014 per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni finanziarie della stessa, devono intendersi regolarmente effettuati.

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 2/2000

CAPO IV

Norme finali

Art. 47

(1)(6)(7)(12)(13)(17)(18)(22)(23)(24)(27)(28)(29)(30)

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.

La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell' estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.

La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell' ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.

(2)(8)(14)(19)(25)(31)

Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.

(3)(9)(15)(20)(26)(32)

L' accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(4)(5)(10)(11)(16)(21)(33)

Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

L' obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.

Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.

Nell' ipotesi in cui non sia stato disposto dall' autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina del settimo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, quinto comma, L. R. 9/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del settimo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986

10  Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986

11  Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 29, comma 2, L. R. 26/1988

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 26/1988

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 3, L. R. 26/1988

14  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988

15  Integrata la disciplina del settimo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988

16  Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988

17  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/1989

18  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 24/1989

19  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989

20  Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989

21  Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989

22  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990

23  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 1, L. R. 50/1990

24  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 3, L. R. 50/1990

25  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990

26  Integrata la disciplina del settimo comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990

27  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 37/1993

28  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 4, L. R. 37/1993

29  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 8, L. R. 37/1993

30  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 9, L. R. 37/1993

31  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993

32  Integrata la disciplina del settimo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993

33  Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993

Art. 48

Ai soli fini dell' applicazione dell' articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell' alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all' interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.

Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico - sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:

1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l' alloggio è dotato:

a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;

b) di uno spazio cucina;

c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;

2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:

a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;

b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.

Il Comune competente per territorio accerta, anche d' ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.

L' accertamento positivo comporta:

a) il rilascio della licenza di abitabilità;

b) l' anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera a);

c) l' imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate;

d) l' erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la cessazione del diritto di fruire dell' alloggio provvisorio non di proprietà dell' utente, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;

f) la cessazione del diritto all' utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;

g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell' immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

(1)(2)

Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.

In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all' articolo 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all' articolo 3 della richiamata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.

Le norme di cui all' articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non trovano applicazione per gli alloggi che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Note:

Parole aggiunte al quarto comma da art. 57, comma 1, L. R. 50/1990

Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 1, L. R. 37/1993

Art. 49

Per tutte le opere demandate alla Segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 50

Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le Amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in vigore della presente legge, in luogo della Segreteria generale straordinaria alla quale detti interventi erano demandati dalle disposizioni vigenti.

Art. 51

In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite dagli eventi sismici del 1976, deve intendersi che con l' emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale sorge in capo al destinatario il diritto, suscettibile di trasmissione per causa di morte, ad ottenere i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, nonché sulla maggiore spesa conseguente all' incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(1)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 44, comma 1, L. R. 37/1993

Art. 52

La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/ SGS, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a venti semestralità consecutive.

(1)

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 65, primo comma, L. R. 55/1986

Art. 53

(2)(3)(6)(8)(9)

Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l' intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.

Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell' interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l' interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest' ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.

Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985.

(1)(4)(5)(7)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 28, L. R. 13/1998

Art. 54

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall' articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell' importo dei lavori a base d' asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell' Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l' importo dei lavori a base d' asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

L' erogazione del contributo concesso all' Ordinario diocesano ha luogo:

- in ragione del 50% dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall' impresa e vistato dall' Ordinario diocesano;

- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell' Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l' intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora il costo complessivo dell' opera risulti inferiore all' importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all' erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 1, L. R. 26/1988

Art. 55

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all' esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 43, secondo comma, L. R. 55/1986

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 6, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 75, comma 1, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 86, comma 5, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 50/1990

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 6, L. R. 50/1990

11  Articolo interpretato da art. 59, comma 1, L. R. 50/1990

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 7, L. R. 37/1993

13  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1 bis, L. R. 48/1991 nel testo modificato da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994

15  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 40/1996

16  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996

17  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996

18  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 40/1996

Art. 56

(1)

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.

L' autorità concedente il contributo provvede d' ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.

I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Note:

Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 40/1996

Art. 57

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e dall' articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, scade il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58

È abrogato l' articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 59

Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984.

Art. 60

Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6042 con la denominazione << Contributi in conto capitale per l' attuazione di interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale >>.

Sul precitato capitolo 6042 potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 61

Per le finalità previste dall' ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XIV - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6101 con la denominazione: << Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.

Sul precitato capitolo 6101 della spesa potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Per il recupero previsto dall' undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 920 con la denominazione << Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell' entrata.

Art. 62

A modifica dell' articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall' articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44 fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Conseguentemente, la denominazione del capitolo 6029 del precitato stato di previsione viene così modificata: << Finanziamenti per l' acquisizione degli immobili di interesse artistico o storico e per i lavori di cui all' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 >>.

Per l' introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 725 con la denominazione: << Concorso dello Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico >>.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme accertate sul precitato capitolo 725.

Art. 63

Per le finalità previste dal precedente articolo 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito il capitolo 6045 con la denominazione: << Contributo integrativo all' Ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6045 potranno venire iscritti eventuali ulteriori stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 64

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.