Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 53
Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l' intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.
Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell' interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l' interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest' ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 28, L. R. 13/1998