Relativamente agli interventi previsti dall'
articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedente articolo 44, gli impegni ed i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico del capitolo 6014 per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni finanziarie della stessa, devono intendersi regolarmente effettuati.