Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 38
 
I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.
Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile oggetto di demolizione.