Il punto 4) del
primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto. >>.