In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell' importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.