, la proposizione << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto, a pena di revoca del contributo concesso >> è soppressa e sostituita dalle seguenti proposizioni: << ovvero entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.
Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.
In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazioni di garanzia reale o personale. >>