Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 2
 
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all' articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a lire 24.000 né inferiore a lire 15.000 per vano utile di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge di ogni anno.
Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.