Art. 17
La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.