﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 03 settembre 1984

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi straordinari per il riassetto  del  territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di ripristino e riassetto</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il   finanziamento   straordinario,   per      l' importo complessivo di  lire  48  miliardi, assegnato  alla  Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia con l' articolo  5 ter  del decreto legge 7 novembre 1983, n.  623, convertito in  legge 23 dicembre 1983,  n.  748,  verrà  impiegato,  secondo  le disposizioni della  presente  legge,  per  la  realizzazione delle  opere  di  ripristino  nonché  di  quelle   ritenute necessarie per il riassetto del territorio  montano  colpito dal nubifragio del 10-11  settembre  1983  in  provincia  di Udine.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui al  precedente  articolo  1  sono destinati:<p style="text-align: justify;">a) lire  26  miliardi  per  interventi  di  ripristino   e/o    prevenzione e/o riassetto di opere idraulico -  forestali    e idrogeologiche;</p><p style="text-align: justify;">b) lire  8  miliardi  per  interventi  di  ripristino  e  di    prevenzione di opere pubbliche varie;</p><p style="text-align: justify;">c) lire  12  miliardi  per  il  ripristino  della viabilità    provinciale e comunale ivi comprese le  opere  necessarie    per l' ammodernamento della rete viaria;</p><p style="text-align: justify;">d) lire 500 milioni per gli interventi di cui agli  articoli    11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.  2;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 500 milioni per gli interventi di cui  all' articolo    3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n.  33;</p><p style="text-align: justify;">f) lire 500 milioni per gli interventi  di  cui  alla  legge    regionale 29 dicembre 1976, n.  69;</p><p style="text-align: justify;">g) lire 500 milioni per  rimborsi  di  spese  sostenute  dai    Comuni per interventi di pronto soccorso non coperte  dal    fondo accreditato dallo Stato alla Prefettura di Udine.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli stanziamenti di cui all' articolo 2, lettere a),  b), e  c)  della  presente  legge,  sono  utilizzabili  mediante programmi predisposti  dalle  singole  Direzioni  competenti previa consultazione con le Comunità montane interessate  e con l' Amministrazione provinciale di Udine.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Agli interventi di  cui   all' articolo  2,  lettera  c), provvede la Direzione regionale della viabilità,  trasporti e  traffici,  porti   ed   attività   emporiali,   mediante conferimento di contributi in conto capitale  fino  al  100% della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti  locali titolari delle strade oggetto di opere di  ripristino  e  di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e  spese  delle  opere  medesime  secondo  le modalità di cui al successivo articolo 5.</p><p style="text-align: justify;">Agli interventi di  cui   all' articolo  2,  lettera  d), provvedono le  Direzioni  regionali  competenti  secondo  la corrispondente normativa di  cui  alla  legge  regionale  17 gennaio 1984, n.  2.</p><p style="text-align: justify;">Agli interventi di  cui   all' articolo  2,  lettera  g), provvede  la  Direzione  regionale  degli  enti  locali   su presentazione   dei   titoli   di   spesa   approvati    con deliberazione del Consiglio comunale.</p><p style="text-align: justify;">I  programmi  degli  interventi  di  cui  al   precedente articolo 3 sono coordinati   dall' Assessore  delegato  alla protezione civile, sentito  un  apposito  Comitato  composto dagli  Assessori  preposti  alla  viabilità,  trasporti   e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori  pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio,  nonché  dai relativi Direttori  regionali,  ed  approvati  dalla  Giunta regionale  su  proposta    dell' Assessore   delegato   alla protezione civile.</p><p style="text-align: justify;">I programmi stessi  dovranno  indicare  le  modalità  di esecuzione dei interventi ai sensi del presente  articolo  4 e/o del successivo articolo 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale,  per  realizzare  le  opere previste dai programmi di cui al  combinato  disposto  degli articoli 3 e 4  della  presente  legge,  può  procedere  al trasferimento della potestà di eseguire le  opere  e  delle relative funzioni all' Amministrazione provinciale di Udine, alle Amministrazioni comunali o  alle  competenti  Comunità montane e loro Consorzi, a  cui  saranno  contemporaneamente conferiti i necessari  mezzi,  ovvero   all' affidamento  in appalto o in economia secondo le rispettive norme  di  legge statali e/o regionali o secondo  quanto  previsto  ai  commi successivi.</p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale nonché gli enti indicati al precedente  comma  possono  eseguire   le   opere   mediante l' istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l' espletamento delle  relative  funzioni pubbliche.</p><p style="text-align: justify;">La  scelta  del  concessionario  può  essere  fatta  tra società, imprese di costruzione singole o associate o  loro consorzi,  con  preferenza  per  i   consorzi   e   per   le associazioni,   anche   temporanee,   costituiti   con   una partecipazione  almeno  del  40%  da  imprese  ubicate   nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione  concedente,  che  si   avvale   della facoltà  di  cui  al  comma  precedente,   può   procedere all' affidamento, anche a trattativa privata,  sulla base di gare  esplorative   volte   ad   identificare     l' offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa  in  base  ad una pluralità di elementi prefissati  dall' Amministrazione stessa secondo i criteri di cui  all' articolo  24,  lettera b), della legge 8 agosto 1977, n.  584.</p><p style="text-align: justify;">L' affidamento  in  concessione  deve   essere   disposto mediante  convenzione  che   disciplini   i   rapporti   tra concedente e concessionario e preveda tra l' altro:<p style="text-align: justify;">a) l' eventuale predisposizione a  cura  del  concessionario    dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;</p><p style="text-align: justify;">b) l' acquisizione da parte del concessionario dei necessari    atti autorizzativi entro termini stabiliti;</p><p style="text-align: justify;">c) le modalità per la partecipazione  del  concedente  alla    vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso  d' opera  e    definitivi;</p><p style="text-align: justify;">d) le modalità ed i termini per la consegna dell' opera  al    concedente e le relative penalità in caso di ritardo;</p><p style="text-align: justify;">e) le  modalità  ed  i  termini  per   il   pagamento   del    corrispettivo della concessione e la determinazione delle    ritenute di garanzia;</p><p style="text-align: justify;">f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere    fino al collaudo;</p><p style="text-align: justify;">g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la    relativa declaratoria;</p><p style="text-align: justify;">h) l' eventuale clausola compromissoria.</p></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità  del  presente  articolo,  il  grado  di partecipazione in consorzi o  in  associazioni  di  imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20  e  seguenti  della legge 8 agosto 1977, n.  584, è  determinato   dall' apporto economico delle singole imprese, desumibile   dall' atto  di costituzione del consorzio o dell' associazione  temporanea, nonché dalla classifica d' iscrizione nell' Albo  nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n.  57.</p><p style="text-align: justify;">Agli effetti  del  terzo  e  quarto  comma  del  presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall' avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.</p><p style="text-align: justify;">Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si  atterrà   l' organo   dell' Amministrazione  incaricato dell' esame comparativo delle offerte.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Limitatamente  agli  eventi  dannosi  contemplati   dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  alla  Provincia  di  Udine,  ai  Comuni  ed  alle Comunità montane interessate contributi in  conto  capitale fino  al  100%  della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  il ripristino  di  manufatti  ed  opere  poste   a   difesa   o finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini  si  applica la procedura di cui all' articolo 6,  secondo  comma,  della legge regionale 28 agosto 1982, n.  68.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finali e finanziarie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli interventi di cui al Titolo II, Capo  I,  della legge regionale 28 agosto 1982, n.  68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o  per l' esecuzione di opere e di manufatti  attigui  o  adiacenti agli edifici e  finalizzati  alla  difesa  degli  stessi  da cedimenti o da franamenti.</p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano anche per le richieste di benefici già presentate ai  sensi dell' articolo 16 della citata  legge  regionale  28  agosto 1982, n.  68, per le avversità e relative delimitazioni  di cui al   DPGR   n.  0686/Pres. del 22  dicembre  1983  e  n. 0217/Pres. del 30 marzo 1984 nonché n.  0178/Pres.  del  26 aprile 1983, così come modificato dal n.  0433/Pres. del  9 settembre 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli interventi di cui al Titolo II, Capo  I,  della legge regionale 28 agosto 1982, n.  68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione  di edifici  distrutti  o  irreparabilmente  danneggiati   dagli eventi calamitosi indicati  all' articolo  13  della  citata legge regionale.</p><p style="text-align: justify;">Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia  compatibile  con le condizioni geologiche dell' area, anche per le  eventuali mutate situazioni conseguenti   all' evento  calamitoso,  le provvidenze di cui alla citata  legge  regionale  28  agosto 1982, n.  68, sono ammesse anche  per  la  ricostruzione  di edifici su nuove aree di sedime  nell' ambito  dello  stesso territorio comunale, purché riconosciute idonee  dal  punto di  vista della sicurezza idrogeologica, salvo  il  rispetto della normativa urbanistica.</p></p><a name="art9"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   9</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La disposizione di cui al sesto comma   dell' articolo  3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n.  33, inserita con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n.  5, e modificata   dall' articolo  21  della  legge  regionale  21 gennaio 1983, n.  9, relativa alla documentazione a  corredo delle pratiche, si applica - oltre che per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n.  33 - anche per gli interventi di cui alla lettera a) dell' articolo 3 della  citata  legge  regionale, nonché per gli analoghi interventi  previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15  ottobre  1981, n. 590.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 25/1985</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere ai Comuni che, per la  riparazione  o  la  ricostruzione  di malghe  di  loro  proprietà  danneggiate  o  distrutte  dal nubifragio verificatosi  nel  territorio  montano  il  10-11 settembre 1983,  si  avvalgono  delle  provvidenze  previste dall' articolo  1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n.  590 alla differenza tra la spesa  ritenuta ammissibile e il contributo concesso.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per beneficiare dei  contributi  integrativi  di  cui  al precedente comma i  Comuni  interessati  debbono  presentare domanda alla Direzione regionale dell' agricoltura entro  60 giorni  dal  ricevimento  del  decreto  di  concessione  del contributo disposto a  termini  della  richiamata  legge  15 ottobre 1981, n.  590.</p><p style="text-align: justify;">La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui   all' articolo  3  della legge regionale 29 dicembre 1965, n.  33.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 25/1985</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per   l' attuazione   degli   interventi   previsti   dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata  la  spesa complessiva,  in  termini  di  competenza,  di  lire  26.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  7.000  milioni  per l' anno 1984, di lire 9.000 milioni per l' anno  1985  e  di lire 10.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale delle foreste  -  Categoria  IX  -  il capitolo 6197 con la denominazione &lt;&lt;  Spese  per  interventi di  ripristino  e/o  prevenzione  e/o  riassetto  di   opere idraulico  -  forestali  e  idrogeologiche  nel   territorio montano colpito dal nubifragio del settembre 1983  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza,  di lire 26.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  7.000 milioni per l' anno 1984, di lire 9.000 milioni per  l' anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di  lire  26.000  milioni  si  provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n.  3 - Partita  n. 37 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6197 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni cui si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dai precedenti articoli 2, lettera b), e 6,  è  autorizzata  la spesa complessiva, in termini di competenza, di  lire  8.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  4.000  milioni  per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  9 - Categoria IX - il  capitolo  8229  con  la denominazione: &lt;&lt;  Oneri per interventi di  ripristino  e  di prevenzione di opere pubbliche varie nel territorio  montano colpito dal nubifragio del settembre 1983,  nonché  per  il ripristino  di  manufatti  ed  opere  poste   a   difesa   o finalizzate al sostegno di edifici danneggiati  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 8.000  milioni, suddivisi in ragione di lire  4.000  milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno  degli anni 1985 e 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato  stato di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  36 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8229 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dal precedente articolo 2, lettera c), è autorizzata  la  spesa complessiva,  in  termini  di  competenza,  di  lire  12.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  5.000  milioni  per l' anno 1984, di lire 4.000 milioni per l' anno  1985  e  di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  11 - Categoria IX - il capitolo  8535  con  la denominazione: &lt;&lt;  Oneri per il ripristino  della  viabilità provinciale e comunale, ivi comprese le opere necessarie per l' ammodernamento della  rete  viaria,  nella  zona  montana colpita dal nubifragio  del  settembre  1983   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 12.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  5.000  milioni per l' anno 1984, di lire 4.000 milioni per l' anno  1985  e di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di  lire  12.000  milioni  si  provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  38 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8535 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dal precedente articolo 2, lettera d), è autorizzata la  spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni  per   l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XV - il  capitolo  7004  con  la denominazione: &lt;&lt;  Fondo per l' assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende di cui all' articolo 19 della legge  regionale 28 agosto  1982,  n.  68,  danneggiate  in  conseguenza  del nubifragio del settembre 1983   nell' Alta  Carnia  -  Fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  38 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Con deliberazione della Giunta regionale viene  stabilita la   ripartizione   del   fondo   di   cui   al   precedente quattordicesimo comma fra i  settori   dell' industria,  del commercio, dell' artigianato e del turismo. In base  a  tale ripartizione  il  Presidente  della  Giunta  provvede,   con proprio decreto, da registrarsi alla  Corte  dei  conti,  ad istituire gli appositi capitoli  di  spesa,  da  attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dal precedente articolo 2, lettera e), è autorizzata la  spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni  per   l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria  XI  il  capitolo  7506  con  la denominazione:  &lt;&lt;    Interventi   diretti   a   ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende agricole  danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983  nell' Alta Carnia  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini  di  competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - partita n.  37 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7506 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dal precedente articolo 2, lettera f), è autorizzata la  spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni  per   l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il  capitolo  7189  con  la denominazione: &lt;&lt;  Interventi di urgenza per opere  e  lavori di competenza della Direzione  regionale   dell' agricoltura nella zona montana  colpita  dal  nubifragio  del  settembre 1983  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza,  di lire 500 milioni, per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al  predetto  onere  di  lire  500  milioni  si  provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  37 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7189 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa   &gt;&gt;  dello  stato di previsione della spesa per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti   dal precedente articolo 2, lettera g), è autorizzata la  spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni  per   l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  I  -  Sezione  IV -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale degli enti locali - Categoria IV -  il capitolo 434 con la denominazione:  &lt;&lt;   Rimborsi  ai  Comuni della zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 delle spese sostenute  per interventi di pronto soccorso   &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al  predetto  onere  di  lire  500  milioni  si  provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  38 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 434 viene, altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500  milioni  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa per l' anno 1984.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>