Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5909 con la denominazione: << Spese per la demolizione di prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti utilizzabili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul medesimo capitolo 5909 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.