Art. 7
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 762 con la denominazione: << Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, dell' indennità per l' occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché adibite a deposito di materiali di risulta e per il ripristino della produttività >>.