Art. 4
Per la determinazione delle indennità e dei valori dei beni considerati dal presente Titolo I, la Segreteria generale straordinaria e le Amministrazioni comunali, quali Enti delegati ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto di autonomia, si avvalgono, nel rispetto delle direttive impartite in materia di collaborazione fra organi statali regionali, della consulenza tecnica degli Uffici tecnici erariali.