Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.
Art. 1
Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l' occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.
Con lo stesso decreto che autorizza l' occupazione viene stabilita l' indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.
Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all' emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell' occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.
Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2 Parole sostituite al primo comma da art. 59, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 2, L. R. 26/1988
4 Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 1, L. R. 26/1988
5 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 51, comma 1, L. R. 26/1988
6 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 24/1989
7 Parole sostituite al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 37/1993
8 Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 40/1996