Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 1, L. R. 5/1994

Capo IX abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013

CAPO I

Finalità e norme programmatiche

Art. 1

Per il conseguimento, nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, dell' obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell' occupazione, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, ed in particolare agli indirizzi programmatici della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale attua gli interventi straordinari disposti dalla presente legge mediante l' utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986.

Art. 2

Ai fini dell' attuazione degli interventi della presente legge, l' Amministrazione regionale promuoverà specifici incontri di consultazione e di verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori.

Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi dall' Amministrazione regionale con le Amministrazioni provinciali in relazione agli effetti degli interventi sul territorio per lo sviluppo economico e sociale.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano inoltre le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

CAPO II

Interventi per il consolidamento finanziario delle impreseindustriali (art. 23, lettera a), LR 70/ 83)

Art. 3

Per il conseguimento dell' obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia, di cui all' articolo 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con le modalità previste dal presente Capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.

Art. 4

Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni di consolidamento finanziario quelle dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine, in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del presente Capo fino alla misura massima del 50% dell' ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.

Art. 5

Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente Capo.

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentita la competente Commissione del Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui all' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l' attuazione degli interventi previsti dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.

Le provvidenze relative al consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con gli interventi straordinari in atto previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 6

La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione personale dei soci amministratori nonché di altri soci.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012

Art. 8

(1)

Per le finalità di cui al presente Capo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 29.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.

L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore all' industria e all' artigianato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto al precedente comma.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Art. 9

Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario e dall' eventuale programma di ristrutturazione produttiva e/o di ricapitalizzazione, saranno presentate, tramite la << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> o l' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, unitamente al giudizio motivato di affidabilità della operazione.

Sulle domande medesime, per iniziativa dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, il Comitato interassessorile per l' economia di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, esprimerà il parere di conformità alle direttive di cui al precedente articolo 5.

Art. 10

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

- il capitolo 6845 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- il capitolo 6846 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per l' anno 1984 e di lire 2 miliardi per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6846 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- il capitolo 6847 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9 miliardi, per l' anno 1984, cui si fa fronte:

- mediante prelevamento di lire 5 miliardi dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

- per le restanti lire 4 miliardi mediante storno dal capitolo 6838 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì, scritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 11

Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 29.500 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 11.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 8.500 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 10.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

- il capitolo 6848 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6848 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- il capitolo 6849 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- il capitolo 6850 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984, e per le restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6850 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO III

Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settoriindustriale ed artigianale in aree individuate delterritorio regionale (art. 26, LR 70/ 83)

Art. 12

(3)(4)(5)(6)(12)

Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:

1) nei territori montani;

2) nelle province di Trieste e di Gorizia;

3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.

Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l' acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l' attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.

(1)

Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.

I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

(2)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all' attività artigiana.

(7)(8)(9)(10)(11)

Note:

Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

10  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992

11  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

12  Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

Art. 13

(2)

A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.

(1)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991

Art. 14

(1)

Le domande di contributi debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all' ESA per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigianali e i Consorzi fra imprese artigiane.

L' ESA trasmette le domande alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell' operazione.

Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l' investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l' interesse economico - produttivo dell' iniziativa.

Note:

Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

Art. 15

(1)(2)(3)

Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell' industria e dell' artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

2.

( ABROGATO )

(4)

Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

Art. 16

I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.

Art. 17

Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 30 giugno 1983 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi di cui al presente Capo sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V- Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 7912 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- capitolo 7913 con la denominazione: << Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 7915 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- capitolo 7916 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali- >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 7.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:

- per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

- per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e 2.000 milioni per l' anno 1986, mediate storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.

Art. 19

Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 7917 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- capitolo 7918 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:

- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

- per lire 1.000 milioni, relativi all' anno 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 7919 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- capitolo 7920 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:

- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

- per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 20

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - è istituito, con decorrenza dall' anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' per l' attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

CAPO IV

Apprestamento di aree produttive di interesse comunalenei territori montani(art. 33, primo comma, della LR 70/ 83)

Art. 21

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell' anno 1984 specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: << Detta misura massima viene elevata all' 80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi >>.

Art. 22

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7921 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.

Art. 23

Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

CAPO V

Conferimenti e dotazioni finanziariead enti ed organismi di sviluppo economico

Art. 24

Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, per gli anni 1984-1986, ripartiti in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984, lire 15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.

Art. 25

I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi << fondi rischi >>, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.

(1)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.

Art. 26

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con il precedente articolo 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale, un finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.

Art. 27

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell' anno 1984 e lire 500 milioni nell' anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.

L' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è soppresso.

Nell' articolo 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole: << di cui 1.000 milioni per le finalità dell' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66. >>

Art. 28

(1)

Allo scopo di coordinare e uniformare l' attività dei Consorzi di garanzia fidi relativamente ai conferimenti di fondi effettuati dalla Amministrazione regionale, l' Assessore regionale alle finanze, di concerto con gli Assessori regionali all' industria e all' artigianato, al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie e per la gestione dei fondi rischi da parte dei Consorzi medesimi.

Note:

Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

Art. 29

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l' anno 1985.

Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51.

Art. 30

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6814 con la denominazione: << Conferimento a favore del " FRIE " per la promozione di iniziative economiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddivisi in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984, lire 15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 45 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 6814 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 20 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 31

Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 4 miliardi per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 4 miliardi fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984.

Sul precitato capitolo 7872 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.

Art. 32

Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984, e lire 500 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - è istituito il capitolo 8126 con la denominazione: << Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la costituzione di un fondo rischi destinato alla garanzia di operazioni a medio termine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985, cui si provvede:

- per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;

- per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 8126 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.

Art. 33

Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984-1985, cui si fa fronte:

- per lire 2 miliardi, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;

- per le restanti lire 2 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

CAPO VI

Interventi a favore di strutture consortili e di organismidi servizi alle imprese industriali ed artigianali( art. 23, lettera b), legge regionale 70/ 83)

Art. 34

(1)(2)

Al fine di promuovere l' adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:

a) trasferimento di nuove tecnologie;

b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;

c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.

A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell' industria siderurgica e tessile, nonché dell' apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 18/1987

Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

Art. 35

I criteri per l' attuazione degli interventi di cui al presente Capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando quanto stabilito all' articolo seguente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 37.

Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono annualmente presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.

Art. 36

(1)(2)

La misura dei contributi di cui all' articolo 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all' estero.

L' erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 18/1987

Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.

Art. 39

Per le finalità previste dal precedente articolo 34 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11 miliardi, di cui lire 5 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e lire 6 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - i seguenti capitoli:

- capitolo 7923 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

- capitolo 7924 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7924 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO VII

Interventi sugli interessi dei mutuicontratti da imprese industrialimodifiche e rifinanziamentodella legge regionale 11 novembre 1965, n. 25e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 41

Le nuove disposizioni di cui al precedente articolo 40 sono estensibili alle domande già presentate da imprese industriali ai sensi e con le modalità dell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO VIII

Interventi per la ricerca applicata e l' innovazionetecnologica ( art. 28, legge regionale 70/ 83)

Art. 43

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

Art. 44

Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con il precedente articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno e precisamente:

- l' onere di cui alla lettera a), fa carico al capitolo 7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7883 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- l' onere di cui alla lettera b), fa carico al capitolo 7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7884 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

- l' onere di cui alla lettera c), fa carico al capitolo 7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7885 viene, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO IX

Incentivi alle imprese industrialiper l' utilizzo delle nuove tecnichedi gestione aziendale

Art. 45

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013

Art. 46

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(5)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 11/2011

Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013

CAPO X

Provvedimenti a favore di impianti idroelettrici( art. 30, legge regionale 70/ 83)

Art. 48

(1)(3)(4)

In attuazione dell' articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all' articolo 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:

a) contributi in conto capitale per l' acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2)

I contributi in conto capitale non sono cumulabili con le provvidenze di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 35/1987

Integrata la disciplina del primo comma da art. 70, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 49

I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:

a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;

b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;

c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 2, L. R. 35/1987

Art. 50

I contributi di cui all' articolo 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o associate, comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane.

Art. 51

Per le finalità previste dalla lettera a) del precedente articolo 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7926 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e lire 3.000 milioni per l' anno 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere dall' anno 1986 - viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7927 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

CAPO XI

Norme comuni e finali

Art. 52

Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.

Art. 53

La legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione di quanto disposto dall' articolo 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.

Art. 54

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.