Art. 36
La misura dei contributi di cui all' articolo 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all' estero.
L' erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.