Per il conseguimento dell' obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia, di cui all'
articolo 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere, con le modalitā previste dal presente Capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con prioritā per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.