Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 29
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'
articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21
, introdotto dall'
articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17
e modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52
.
Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l' anno 1985.
Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e
secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
, così come modificato dall'
articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51
.