Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 12
Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:
1) nei territori montani;
2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.
Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
9 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992
11 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
12 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.