Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 1, L. R. 5/1994
2 Capo IX abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013
CAPO II
 Interventi per il consolidamento finanziario delle imprese
industriali (art. 23, lettera a), LR 70/ 83)
Art. 3
 
Per il conseguimento dell' obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia, di cui all' articolo 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con le modalità previste dal presente Capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- il capitolo 6845 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6846 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per l' anno 1984 e di lire 2 miliardi per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6846 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6847 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9 miliardi, per l' anno 1984, cui si fa fronte:
- mediante prelevamento di lire 5 miliardi dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 4 miliardi mediante storno dal capitolo 6838 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì, scritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Art. 11
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 29.500 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 11.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 8.500 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 10.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- il capitolo 6848 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6848 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6849 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6850 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984, e per le restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6850 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO III
 Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settori
industriale ed artigianale in aree individuate del
territorio regionale (art. 26, LR 70/ 83)
Art. 12
Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:
1) nei territori montani;
2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.
Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
9 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992
11 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
12 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 15
Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V- Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7912 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7913 con la denominazione: << Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7915 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7916 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali- >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 7.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e 2.000 milioni per l' anno 1986, mediate storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.

Art. 19
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7917 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7918 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 1.000 milioni, relativi all' anno 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7919 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7920 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO IV
 Apprestamento di aree produttive di interesse comunale
nei territori montani
(art. 33, primo comma, della LR 70/ 83)
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell' anno 1984 specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: << Detta misura massima viene elevata all' 80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi >>.
CAPO V
 Conferimenti e dotazioni finanziarie
ad enti ed organismi di sviluppo economico
Art. 24
 
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, per gli anni 1984-1986, ripartiti in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984, lire 15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.
Art. 25
 
I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi << fondi rischi >>, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 26
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con il precedente articolo 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale, un finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.
Art. 32
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984, e lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - è istituito il capitolo 8126 con la denominazione: << Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la costituzione di un fondo rischi destinato alla garanzia di operazioni a medio termine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985, cui si provvede:
- per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 8126 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.

CAPO VI
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
Art. 39
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 7923 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- capitolo 7924 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7924 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
CAPO VII
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO VIII
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 44
 
Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con il precedente articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno e precisamente:
- l' onere di cui alla lettera a), fa carico al capitolo 7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7883 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- l' onere di cui alla lettera b), fa carico al capitolo 7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7884 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- l' onere di cui alla lettera c), fa carico al capitolo 7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7885 viene, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO IX
 Incentivi alle imprese industriali
per l' utilizzo delle nuove tecniche
di gestione aziendale
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 11/2011
5 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013
CAPO X
Art. 48
In attuazione dell' articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all' articolo 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:
a) contributi in conto capitale per l' acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 35/1987
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 70, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 51
 
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.