Art. 6
La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.
I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione personale dei soci amministratori nonché di altri soci.