Art. 11
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22l dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.