Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
CAPO I
Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il Capo I bis, nonché gli articoli 7 bis e 7 ter, come segue:

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 5
 
In deroga al termine indicato al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
 Interventi straordinari
conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1983
Art. 6
 
I contributi straordinari per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni assegnati dallo Stato, con le ordinanze n. 9 del 15 settembre 1983 e n. 44 del 27 ottobre 1983 del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, per far fronte alle esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni, conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nella zona dell' Alta Carnia, vengono destinati:
- per lire 3.750 milioni, ai lavori di cui al Capo I del Titolo I della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici;
- per lire 1.000 milioni agli interventi di cui all' articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;
- per lire 3.750 milioni, agli interventi di pronto soccorso riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale previsti dall' articolo 3 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;
- per lire 1.500 milioni agli interventi d' urgenza di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura.

Per l' iscrizione nel bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 dei predetti contributi, vengono istituiti, a decorrere dall' esercizio 1984, i seguenti capitoli:
- nello stato di previsione dell' entrata: al Titolo II, Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 656 con la denominazione: << Contributi straordinari dello Stato destinati all' emergenza causata dal nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1984;
- nello stato di previsione della spesa: al Titolo II - Sezione V:
a) alla Rubrica n. 9:
- alla Categoria IX - il capitolo 8226 con la denominazione: << Spese per i lavori di pronto soccorso e di prevenzione da eseguirsi nella zona dell' Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (Titolo I, Capo I, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l' esercizio 1984;
- alla Categoria XI - il capitolo 8412 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttiva, danneggiati o distrutti nella zona dell' Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (articolo 13, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984;
b) alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6194 con la denominazione: << Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale (articolo 3, ottavo comma, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l' esercizio 1984;
c) alla Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7188 con la denominazione: << Spese per interventi d' urgenza conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia, diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idro - geologico, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, di sistemazione idraulico - agraria e delle opere di miglioramento fondiario d' interesse collettivo, danneggiate o distrutte (articolo 1, lettere a) e b), legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69) >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984.

Art. 10
 
Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi regionali sono limitati alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 25/1985
Art. 11
 
I contributi di cui al precedente comma:
- sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;
- debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;
- sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;
- il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell' ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.

Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, dovranno pervenire alla Comunità montana competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. Al rilevamento ed alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.
Art. 13
 
Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell' eccezionale evento calamitoso verificatosi l' 11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall' articolo 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, anche per i mutui a medio termine, contratti con gli Istituti o le Aziende di credito a ciò autorizzati, per la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo - nella potenzialità complessiva antecedente l' evento calamitoso - degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti ed attrezzature distrutti o danneggiati, nonché, per la ricostituzione delle scorte funzionali al prodotto finito, ai semilavorati ed alle materie andate perdute.
Per le finalità di cui ai precedenti commi viene autorizzato, nell' esercizio 1984, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7907 con la denominazione: << Contributi sugli interessi di mutui contratti per il ripristino dell' efficienza delle imprese del settore industriale danneggiate dalla calamità dell' 11 ottobre 1983 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 14
 
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1984, un contributo annuale di lire 500 milioni per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1984, un limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1993.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 16
Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle Province di Udine e di Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, contributi straordinari per l' ammontare complessivo di lire 1.000 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dal Consorzio stesso.
Al fine di sopperire all' esigenza di liquidità delle imprese del settore artigiano ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per le operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.
I limiti e le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, primo comma, L. R. 33/1986
Art. 19
 
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1991.
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli anni dal 1984 al 1991, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della presente legge, sono autorizzati, nell' esercizio 1984, un limite di impegno di lire 95 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore del commercio ed un limite di impegno di lire 30 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del commercio, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del turismo, di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.

L' onere complessivo di lire 190 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore dell' industria e dell' artigianato per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - presenta sufficiente disponibilità.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del commercio per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 210 milioni.
L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del turismo per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 50 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.