Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
CAPO II
 Procedimento per l' accertamento
Art. 3
 Organi di accertamento
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.
All' attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.
Note:
1 Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004 ; la sequenza dei commi non numerati si intende conseguentemente modificata.
Art. 3 bis
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 4
 Accertamento delle violazioni
Note:
1 Aggiunto dopo la lettera f bis) del primo comma un comma da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 5
 Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 7
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 25/1992
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 4, L. R. 21/1997
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3, L. R. 14/2010
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 23, L. R. 11/2015