Art. 63
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5873 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 13.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 35.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 52.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 5873 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.