Art. 54
Impianti confinari alla frontiera italo - austriaca
di Tarvisio
Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro regionale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Societā.
Le modalitā e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalitā previste dal precedente primo comma č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005