Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
TITOLO I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 3
 Verifica dell' attuazione degli interventi
Per l' arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.
Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo.
Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuoverà specifici incontri di verifica sull' attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.
Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l' efficacia delle iniziative intraprese con l' impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l' Amministrazione regionale procederà all' assegnazione dei fondi in questione.
Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.
Art. 4
 Attribuzioni di compiti
In armonia con quanto disposto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.
Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell' attuazione degli interventi.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO
E A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE
E COLLINARE
CAPO I
 Interventi in agricoltura
Art. 5
 Fondo di rotazione in agricoltura
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 2/1996
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi a favore delle Comunità montane
e della Comunità collinare
Art. 13
 Finanziamenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare
A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall' articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA,
DELL' ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E PER LA
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
CAPO I
 Interventi nel settore industriale
Art. 16
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:
a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 19
 Contributi pluriennali
destinati agli stabilimenti industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 20
 Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
CAPO II
 Interventi per la ristrutturazione,
il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive
del Friuli - Venezia Giulia
Art. 24
 Interventi urgenti - Fondo di dotazione
della Friulia SpA
Per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Società finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III
 Incentivi in conto capitale alle imprese
Art. 26
 Contributi alle imprese industriali e artigianali
Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi << una tantum >> in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all' ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 12, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO IV
 Interventi per la ricerca scientifica,
tecnologica ed applicata e per la valorizzazione
delle risorse minerarie ed energetiche
Art. 28
 Ricerca tecnologica e applicata
Allo scopo di favorire lo sviluppo e l' ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli - Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 14/1985
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
 Interventi per infrastrutture industriali
Art. 32
 Zone industriali regionali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 21, secondo comma, L. R. 30/1984
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 34
 Impianti di depurazione
Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO VI
 Interventi per l' artigianato
Art. 36
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.
Per la concessione di un contributo a favore di << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n 828;
b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
 Interventi per una politica attiva del lavoro
Art. 39
 Formazione professionale
La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all' articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 10 della medesima legge.

Al fine di consentire l' effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all' articolo 3, lettera e), ed all' articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all' articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 40
 Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati
Per gli interventi previsti dall' articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 Interventi a favore del commercio
Art. 41
 Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 27, terzo comma, L. R. 30/1984
Art. 42
 Provvidenze a favore delle imprese del settore della
cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro,
nonché del settore distributivo
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 43
 Realizzazione di centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44
 Contributi pluriennali nel settore del commercio
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983:
a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II
 Interventi nel settore del turismo
Art. 45
 Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi
a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46
 Opere ed impianti nei poli turistici
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
4 Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
5 Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983
2 Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
CAPO III
 Interventi nel settore dei trasporti
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 53
 Prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >>
a servizio dell' area pordenonese
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società << Autovie Venete >> SpA, concessionaria del raccordo autostradale << A 28 >> Portogruaro - Pordenone in esercizio, l' importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale << A 28 >> fino all' innesto con l' autostrada << A 27 >> Mestre - Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.
L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società << Autovie Venete >> SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.
Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.
Note:
1 Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 55
 
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 56
 
Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 58
 
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 59
 
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 60
 
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 61
 
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Art. 65
 
Al predetto onere di lire 15.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6818 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6819 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 33.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6820 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 69
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7878 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7879 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 70
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7880 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7881 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
Art. 72
 
Al predetto onere di lire 68.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 24.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 73
 
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6827 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.00 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 74
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 75
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n. 5 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985;
- la partita n. 6 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n. 13 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l' esercizio 1984;
- la partita n. 14 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 77
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7883 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7884 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7885 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 81
 
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 82
 
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7893 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7894 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7895 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 33, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 7896 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 85
 
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 6829 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7898 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7899 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 86
 
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7900 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7905 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 87
 
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 88
 
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 89
 
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8518 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8519 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 90
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8114 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8115 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 8124 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984;
- capitolo 8125 con la denominazione: << Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi per iniziative nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.

Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Art. 91
 
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 92
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8118 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8119 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni di fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8120 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 3.500 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 93
 
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8121 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.
Art. 94
 
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8642 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8643 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 95
 
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8644 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 97
 
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitolo finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
3 Parole sostituite al sesto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.