In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il Gruppo Interdisciplinare Centrale puņ operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo č validamente costituito anche senza la partecipazione dell' esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.