Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
TITOLO I
 ASSETTO DELLA DISCIPLINA DELL' IMPIEGO
RELATIVO AL PERSONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
TITOLO II
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
3 Secondo comma abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
4 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.
Art. 11
 
All' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione << dirigente: caporedattore >> e prima della dizione << consigliere: caposervizio >> è inserita la seguente << funzionario: vicecaporedattore >>.
Art. 14
 
Alla fine del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, e alla fine della prima frase del terzo comma dell' articolo 45 e del secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunta la seguente disposizione: << ... e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.
Art. 16 bis
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 17/2004
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 15, L. R. 12/2010
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 34/2015
6 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 8, comma 6, L. R. 34/2015
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
TITOLO III
Art. 20
Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:
- per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;
- per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;
- per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;
- per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.
I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.
Per le qualifiche ex ENALC di << barman >> e << secondo maitre >> equiparate, secondo la tabella << A >> allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.
Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l' equiparazione di cui al quinto comma dell' articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l' 85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 4, primo comma, L. R. 26/1985
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 26/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 22/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 38/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 64/1986
6 Per il contingente organico vedi la tabella << A >> di cui all' articolo 259, comma 1, L.R. 7/88.
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 67, comma 2, L. R. 44/1988
Art. 22
 
I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.
Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un' anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.
Al concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.
Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l' eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.
Art. 24
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all' articolo 20, nonché i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.
Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l' altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l' appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. È inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l' Amministrazione e gli Enti regionali, da sottoporre al parere dell' apposita Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.
Nella relazione sarà riservata, tra l' altro, particolare valutazione all' attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria per i problemi del terremoto nonché per l' attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.
La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.
Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonché le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell' interessato avverso la relazione medesima.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1993, n. 333, l' illegittimita' costituzionale del quinto comma.
2 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
TITOLO IV
 ASSEGNO RIASSORBIBILE CON I FUTURI
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
Art. 25
A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell' importo risultante dalla seguente tabella:
Livelli o
qualifiche
Importi mensili lordi
dal 1.1.1982dal 1.1.1983
II livello - commesso40.00055.000
III livello - agente tecnico48.00065.000
IV livello - coadiutore54.00075.000
V livello - segretario69.00095.000
VI livello - consigliere88.000120.000
VII livello - funzionario104.000145.000
VIII livello - dirigente140.000195.000


Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l' importo corrispondente alla differenza fra l' assegno previsto per l' anno 1983 e quello previsto per l' anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 32
 
Alla maggior spesa complessiva di lire 12.550 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 2.680 milioni (relative all' anno 1983), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, e precisamente:
- per lire 1.750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 23;
- per lire 750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 24;
- per lire 80 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 25;
- per lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 19/Rag. del 23 marzo 1983;
- per lire 2.370 milioni (relative all' anno 1983), mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni dal capitolo 1725
- lire 650 milioni dal capitolo 1953
- lire 700 milioni dal capitolo 1954
- lire 100 milioni dal capitolo 6851
- lire 420 milioni dal capitolo 6995 - per le restanti lire 7.500 milioni (lire 3.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 30 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

All' onere complessivo di lire 5.050 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.