Art. 4
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all' articolo 1.
A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 4, L. R. 13/2003