Art. 2
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.
L' anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.
3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.
2 Terzo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 12/2018