Art. 4
L' inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all' articolo 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella misura di 128 unità suddivise, per livello funzionale - retributivo, secondo quanto indicato nell' allegata Tabella B.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988