Legge regionale 07 marzo 1983, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.
Art. 3
 
Ai fini dell' inquadramento di cui all' articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed alla emigrazione.
Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica regionale.
Dell' elenco verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione, coloro i quali precedono ai sensi dell' articolo 4, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nell' ordine cronologico gli iscritti nell' elenco suindicato possono presentare istanza per l' inquadramento nel ruolo unico regionale.
In caso di accoglimento dell' istanza, l' elenco verrà aggiornato di conseguenza.
Sulla base dell' elenco, divenuto definitivo, la Giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.