Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).
CAPO I
 Norme riguardanti autorizzazioni di spese per l' esercizio
1983 o di spese ripartite in più esercizi
Art. 2
 
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 286, 300 e 303 RD 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 5 e 14, lett. a) della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 18.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' art. 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1983 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 6, primo comma e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dall' art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983, lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 137 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 3, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni nell' esercizio 1983.
CAPO II
 Autorizzazioni di nuovi limiti d' impegno e revoche
o riduzioni di limiti d' impegno già autorizzati
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 750.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2012.
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 700.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 400.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall' art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' art. 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 100 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Art. 7
 
Il limite d' impegno, di lire 300.000.000, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 2, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 42, viene ridotto di lire 105 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 105 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 settembre 1967, n. 26, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 355.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 355.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 700.000.000 autorizzato con l' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo e secondo comma della predetta legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con la legge regionale 23 luglio 1979, n. 36, viene ridotto di lire 40.250.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 40.250.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 187.700.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 187.700.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 227.950.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 227.950.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 396.750.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della predetta legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 396.750.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, viene ridotto di lire 129.400.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 129.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della predetta legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 179.400.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 179.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 180 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' art. 4 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1995, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 1, della predetta legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 180 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1997.
Art. 8
 
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500.000.000, autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
CAPO III
 Norme riguardanti finanziamenti di interventi
a favore delle zone terremotate
CAPO IV
 Norme diverse non comportanti nuovi o maggiori spese
per il bilancio regionale
Art. 14
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, fanno carico al capitolo 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 70, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 18
 
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato istituito con l' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato con l' articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 19
 
Art. 20
 
Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei capitoli 308, 309, 310, 311, 316, 317, 516, 2462 e 8827 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.