Legge regionale 24 gennaio 1983 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

CAPO I

Provvedimenti a favoredi impianti idroelettrici

Art. 1

Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell' entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell' articolo 58 del RD 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW;

3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l' uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 30/1984

Art. 2

Per le medesime finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo è altresì concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 15% sulle spese sostenute per immobili, comprese le aree, opere idrauliche, impianti, macchinari e attrezzature.

Il relativo contributo verrà erogato dopo l' entrata in funzione dell' impianto, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente.

Art. 3

Per le finalità del precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7870 con la denominazione << Contributi in conto capitale per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

CAPO II

Modifica al Capo I della legge regionale 6 dicembre1976, n. 63, in materia di contributi sulle operazionidi locazione finanziaria di macchine e attrezzature

Art. 4

Il secondo e terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono sostituiti dai seguenti commi:

<< Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.

Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.

Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire. >>

CAPO III

Modifica alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24e successive modifiche ed integrazioni

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

CAPO IV

Modifica al Capo III della legge regionale6 dicembre 1976, n. 63

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

CAPO V

Contributi per la costituzione ed il funzionamentodel << Centro regionale servizi per le piccolee medie industrie >>

Art. 7

(1)(2)

Al fine di dare impulso alla attività di ricerca, studio e promozione del settore delle piccole e medie imprese industriali della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione ed il funzionamento del << Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> da promuoversi nell' ambito dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste da parte della Federazione regionale degli industriali e dell' Unione regionale delle piccole e medie industrie.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, L. R. 29/1996

Art. 8

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredata dai seguenti documenti:

- copia notarile dell' atto costitutivo, nonché dello statuto del << Centro >> debitamente registrato, preventivamente concordati con l' Amministrazione regionale;

- copia della convenzione regolante i rapporti tra il << Centro >> ed il << Consorzio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica >>;

- programma di attività e preventivi sommari di spesa.

È fatto obbligo al << Centro >> di presentare alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.

Art. 9

Per le finalità del precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7871 con la denominazione << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1969,n. 35 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 53, primo comma, L. R. 30/1984

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 53, primo comma, L. R. 30/1984

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO VII

Interventi straordinari prioritari per la ripresaproduttiva nell' area della provincia di Gorizia

Art. 13

L' Amministrazione regionale, nell' ambito degli interventi straordinari da assumere per l' ampliamento della base produttiva e la difesa e lo sviluppo dell' occupazione nell' area della provincia di Gorizia, è autorizzata, in via prioritaria, a concedere a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell' area predetta nuove produzioni nei settori tessile, chimico - tessile e metalmeccanico contributi << una tantum >> per l' acquisizione ai costituendi patrimoni aziendali di impianti da prelevare dal << Cotonificio Triestino SpA >> di Gorizia, dal fallimento dell' impresa << Tec - Friuli SpA >> di Cormons e dal concordato dell' impresa << Detroit- SEM SpA >> di Monfalcone.

I contributi previsti dal presente articolo saranno cumulabili con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.

Art. 14

Per l' attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >>, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e con le modalità ivi previste, a favore dell' impresa del settore metal - meccanico da costituirsi per la soluzione della crisi aziendale della società << Detroit (SEM) SpA >> di Monfalcone, la stessa Finanziaria è autorizzata ad effettuare gli interventi stessi anche in presenza della prestazione di ridotte garanzie reali o fideiussorie.

Art. 15

L' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 è abrogato.

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7875 con la denominazione: << Contributi " una tantum" a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell' area della provincia di Gorizia nuove produzioni nei settori tessile, chimico - tessile e metalmeccanico per l' acquisizione di impianti >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6816 del precitato stato di previsione.

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10,recante << Interventi per la costituzione ed il funzionamentodel Centro di ricerca applicata nel settore meccanotessiledi Pordenone >>

Art. 17

L' articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

I contributi, finalizzati alla predisposizione della struttura di ricerca comprese le attrezzature, nonché al funzionamento, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:

- atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;

- progetto e piano economico - finanziario relativo agli investimenti per l' apprestamento delle strutture nonché alle spese per il funzionamento;

- dichiarazione da cui risulti l' avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese da sostenere fra investimenti per la predisposizione e attrezzamento della struttura e oneri per il funzionamento. >>

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.