Art. 3
Ente per la Zona Industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale, in relazione al
Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, è autorizzata ad assegnare all' Ente per la Zona Industriale di Trieste, per l' assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 6 miliardi nell' esercizio 1982.
Il fondo di dotazione di cui al precedente comma è destinato all' acquisizione ed all' apprestamento di aree ad uso industriale, alla realizzazione, al completamento ed alla manutenzione di opere interessanti il comprensorio, nonché all' acquisto, alla costruzione, al completamento ed all' adeguamento di immobili destinati ad attività industriali.