Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 50, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 20, L. R. 2/2000
3 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 22, L. R. 2/2000
4 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 13, L. R. 13/2002
5 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 43, L. R. 1/2005
6 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 1, L. R. 17/2006
7 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 43, L. R. 1/2007
8 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 14, L. R. 5/2013
9 Integrata la disciplina della legge da art. 41, comma 3, L. R. 11/2014
10 Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 15, L. R. 31/2017
11 Articolo 5 bis aggiunto da art. 3, comma 52, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546 , in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.
Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983
2 Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016
6 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020
Art. 2
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 5, terzo comma, L. R. 70/1983
2 Parole soppresse al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
6 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
7 Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
8 Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 11/2014
9 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 31/2017
11 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Parole sostituite al quinto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Primo comma sostituito da art. 3, comma 52, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
 
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 4/1995
2 Parole sostituite al primo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
4 Primo comma sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
5 Secondo comma abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
6 Primo comma sostituito da art. 3, comma 68, L. R. 17/2008
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 17/2010
8 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018 . Si veda la disposizione di cui all'art. 2, c. 42 della medesima L.R. 14/2018.
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
11 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 51, L. R. 13/2023
13 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 52, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 52, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
Note:
1 Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1985
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/1995
3 Parole soppresse al primo comma da art. 30, comma 2, L. R. 31/1996
4 Parole soppresse al secondo comma da art. 30, comma 3, L. R. 31/1996
5 Il Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 5
1. Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere erogati alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) finanziamenti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) finanziamenti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) finanziamenti per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.
o) finanziamenti per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.
3. Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1985
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Parole sostituite al primo comma da art. 2, quarto comma, L. R. 25/1985
4 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 10/1987
5 Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 25/1989
6 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 39/1989
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1992
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 20/1992
9 Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 20/1992
10 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 20/1992
11 Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 20/1992
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 20/1992
13 Integrata la disciplina del primo comma da art. 17, L. R. 20/1992
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 20/1992
15 Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 2, L. R. 20/1992
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 4/1995
17 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 8, L. R. 16/1996
18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 77, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
19 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 12, L. R. 14/2003
21 Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 17/2006
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 17/2008
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 24/2009
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 18, L. R. 11/2011
25 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
26 Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
27 Lettera a) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
28 Lettera b) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
29 Lettera c) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
30 Lettera d) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
31 Lettera f) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
32 Parole soppresse alla lettera g) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 11/2014
33 Parole soppresse alla lettera h) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 11/2014
34 Lettera i) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 11/2014
35 Lettera l) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 11/2014
36 Aggiunto dopo la lettera n bis) del primo comma un comma da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 11/2014
37 Primo comma sostituito da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
38 Parole aggiunte al secondo comma da art. 37, comma 1, L. R. 28/2017
39 Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 45/2017
40 Integrata la disciplina della lettera b) del primo comma da art. 3, comma 46, L. R. 45/2017
41 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
42 Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
43 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 22/2020
44 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 52, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
45 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
46 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
47 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
48 Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
49 Parole sostituite alla lettera o) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
50 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 52, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5 bis
1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentante anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;
b) l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;
c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;
d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;
e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;
f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;
h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.
2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d), è effettuata dall'istituto o ente di credito.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 
Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2 Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5 Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
6 Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 
Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.
Note:
1 Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995
2 Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017
7 Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
 
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l' esercizio 1982.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.