Art. 2
Gli << Impianti base >> di cui al precedente articolo 1 sono destinati alla pratica sportiva ed in ispecie a quella ricreativa, motoria e del tempo libero.
Gli anzidetti << Impianti base >> devono essere realizzati secondo la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto degli standards previsti dal Piano urbanistico regionale.
L' amministrazione regionale - con regolamento da assumere entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge - disciplinerą le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli << Impianti - base >>.