Legge regionale 23 agosto 1982, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
Art. 2
 
In via di interpretazione autentica fra le attribuzioni spettanti al Segretario generale straordinario in forza dell' articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, devesi ricomprendere anche la stipulazione dei contratti d' appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.
In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 138, comma 1, L. R. 13/1998