Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
Art. 12
 Consulta locale per le tossicodipendenze
e l' alcoolismo
È istituita presso ogni Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali una Consulta per le tossicodipendenze e l' alcoolismo con il compito di fornire pareri agli organi di amministrazione dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
La Consulta è costituita con provvedimento del Presidente del Comitato di gestione ed è composta da non più di dieci persone scelte dall' Assemblea generale dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali con voto limitato a sette nominativi tra medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, sociologi, educatori nonché fra le altre persone aventi specifica competenza e/o esperienza nella materia, particolarmente esperte circa le cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, le modalità di reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, gli interventi per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo. Della Consulta fa anche parte di diritto il responsabile del gruppo operativo di cui al secondo comma dell' articolo 11.
La Consulta dovrà prevedere forme di consultazione permanente con gli Enti locali, con il Distretto scolastico avente sede legale nel territorio dell' USL, con le Autorità locali militari e di polizia nonché con le forze sociali e gruppi di animazione giovanile e di promozione sociale.
La Consulta dura in carica per il tempo del mandato dell' Assemblea dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali ed è presieduta da un componente del Comitato di gestione o dell' Assemblea dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.