Legge regionale 16 agosto 1982 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983

Art. 1

A parziale modifica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' amministrazione regionale è autorizzata a consegnare provvisoriamente agli Istituti autonomi per le case popolari della regione i beni mobili ed immobili già di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all' attività di edilizia economica e popolare dell' ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

Della consegna provvisoria sarà steso apposito verbale tra l' amministrazione regionale e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Art. 2

Il quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

<< Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione con patto di futura vendita degli alloggi già di proprietà dell' ente soppresso, trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, a favore dei soggetti per i quali tale facoltà è stata prevista dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' ente medesimo di cui al verbale n. 5 del 24 novembre 1964. >>.

Art. 3

Dopo il quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

<< La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli assegnatari degli alloggi posseduti dall' ente soppresso in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

La facoltà di cui ai precedenti quarto e quinto comma sarà esercitata secondo le modalità e i criteri già stabiliti dall' ente medesimo con la suindicata deliberazione del Consiglio di amministrazione ed entro il termine previsto nel secondo comma dell' articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all' ente soppresso o agli uffici dell' amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell' ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.

La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.

Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione. >>.

Art. 4

Dopo l' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater di seguito riportati:

<< Art. 8 bis

Nei fabbricati o complessi di fabbricati, già di pertinenza dell' Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, anche ove sussistono contemporaneamente regimi di conduzioni diverse (cessione di proprietà, patto di futura vendita e riscatto, locazione semplice), gli Istituti autonomi per le case popolari promuoveranno la costituzione di amministrazioni autonome degli inquilini, regolamentando i rapporti tra dette amministrazioni autonome e l' Istituto stesso.

Analoghe amministrazioni e con gli stessi criteri saranno promosse per la gestione, ove esistano, degli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda.

Fino alla costituzione delle amministrazioni autonome, di cui al precedente primo comma, gli Istituti autonomi provvederanno alla regolamentazione ed all' adeguamento delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. >>.

<< Art. 8 ter

L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti. >>.

<< Art. 8 quater

L' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente applicherà il regime previsto dalla disciplina regionale per l' edilizia sovvenzionata agli alloggi di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 8 della presente legge per i quali non sia stata esercitata, nel termine previsto dal sesto comma del predetto articolo 8, la facoltà di riscatto, nonché per gli alloggi che, resisi comunque liberi, siano assegnati in locazione semplice. >>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.

Art. 6

(1)

In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l' amministrazione regionale, per l' espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli Istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei Presidenti degli Istituti stessi senza limiti d' importo.

Note:

Articolo interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 83/1983

Art. 7

Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente articolo 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che, alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, pur iniziati, si trovavano in sospensione dei lavori per effetto della risoluzione dei contratti con le ditte appaltatrici.

Art. 8

Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli Istituti autonomi per le case popolari, l' importo da erogare, all' inizio di ogni esercizio finanziario, agli Istituti stessi quale corrispettivo delle spese di regia dei compiti affidati ai sensi degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.

Parimenti, all' inizio di ogni esercizio finanziario sarà corrisposto agli Istituti autonomi per le case popolari, con obbligo di rendicontazione del relativo utilizzo, l' importo, al netto delle entrate della gestione, necessario per la copertura delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi affidati in gestione agli stessi, sulla base dei preventivi che gli Istituti produrranno nel termine di cui al precedente comma.

(1)

Note:

Secondo comma interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 5/1986

Art. 9

Gli oneri relativi alle spese di cancellazione delle ipoteche previste dall' articolo 8 ter della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, inserito con il precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 10

Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' esercizio 1982.

La predetta spesa di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.600 milioni per l' esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

Art. 11

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1734 con la denominazione: << Corrispettivo agli Istituti autonomi per le case popolari per le spese di regia relative all' esercizio dei compiti attinenti alla gestione ed all' ultimazione degli immobili già di pertinenza del soppresso ENLRP (spesa obbligatoria) >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

- per lire 100 milioni relativi all' esercizio 1982 mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

- per le restanti lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 12

Gli oneri previsti nel secondo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 1706 (amministrazione e manutenzione ordinaria) ed al capitolo 6701 (manutenzione straordinaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.